D.M. Pubblica istruzione 10.07.2000, n. 176
Formula iniziale
VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n.351, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.M. 30 dicembre 1998, n.495, con il quale sono stati fissati i termini di presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il personale del comparto scuola e per la eventuale revoca di tali domande presentate in precedenza;
VISTA la C.M. n.11 - prot.D13/83 - dell'11 gennaio 2000, con la quale è stato comunicato che i termini stabiliti con l'art.1 del suddetto D.M. 30 dicembre 1998, n.495 sono validi anche per l'anno scolastico e accademico 2000/2001 e precisamente il 10 febbraio 2000 per i Capi d'istituto e il 1° marzo 2000 per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, compreso quello dei Conservatori di Musica e delle Accademie di Belle Arti, Nazionale di Danza e Nazionale d'Arte Drammatica;
VISTO il D.M. 8 marzo 2000, n.56 con il quale sono stati prorogati i termini per la presentazione della revoca delle domande di dimissioni volontarie dal servizio con effetti a valere dal 1° settembre 2000 e, per il personale dei Conservatori e delle Accademie, dal 1° novembre 2000;
CONSIDERATO che, a norma dell'art.59, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, il personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero è individuato al termine delle operazioni di movimento del personale;
CONSIDERATO che tale situazione di esubero, da individuarsi a livello regionale per il personale direttivo ed a livello provinciale per il restante personale, può essere stata determinata anche a seguito del dimensiona
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