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Circolare MPI 06.07.2000, prot. n. D7/2223

Legge n. 124, art. 8 - Trasferimento dagli enti Locali allo Stato del personale ATA in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado. Liquidazione del trattamento di quiescenza provvisorio al personale che è cessato o cesserà dal servizio entro il 31 agosto 2000.

Si fa seguito alla C.M. 34 dell'8 febbraio 2000- prot. n. 47098/Gab. IV e, in merito a quanto in oggetto, si ritiene utile, in via preliminare, far presente che, per i dipendenti degli Enti Locali, il trattamento pensionistico determinato in base alla normativa vigente viene calcolato sulla retribuzione annua comprensiva della 13 a mensilità che, ai sensi degli artt. 12 e 16 della Legge 11.4.1955 n. 379, viene inclusa nella retribuzione annua contributiva e pensionabile in quanto parte integrante dell'ammontare della pensione annua.

Diversamente, per i trattamenti pensionistici erogati ai dipendenti civili dello Stato, l'importo annuo lordo della pensione viene determinato sulla base delle retribuzioni annue con esclusione della 13 a mensilità che, prevista dall'art. 94 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, è commisurata alla rata di pensione spettante al 1 dicembre e viene corrisposta, in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso superiore a 15 giorni di spettanza della pensione, a dicembre o alla cessazione della pensione.

Il trasferimento allo Stato del personale in oggetto comporta, peraltro, l'applicazione della procedura di calcolo prevista per le pensioni dei dipendenti civili dello Stato.

Ciò premesso ed in attesa della normativa contrattuale attualmente in fase definizione presso l'A.R.A.N., al fine sia di dare concreta ed omogenea applicazione della precitata C.M. 34 dell'8.2.2000, sia di garantire, comunque, un trattamento provvisorio di pensione al personale cessato o che cesserà dal servizio entro il 31.08.2000, si riportano le seguenti ulteriori disposizioni operative.

 

Personale già dipendente dagli enti locali cessato o che cesserà, dal servizio dal 01.01.2000 al 31.08.2000

1. Dimissioni volontarie:

a) con provvedimento emanato dall'Ente di provenienza per cessazioni dal servizio aventi effetto da data successiva al 1 gennaio 2000:

1 - l'Ente

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