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Ordinanza Corte Costituzionale 07.06.2000, n. 195

Istruzione pubblica - Personale scolastico statale - Limite di età per il servizio attivo - Trattenimento in servizio per un biennio, oltre il limite fissato per il collocamento a riposo, anche nel caso in cui il limite del sessantacinquesimo anno di età sia stato prorogato in virtù di altri benefici concessi al personale statale - Esclusione - Asserita disparità di trattamento nonché violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e della delega conferita al Governo (dalla legge n. 421 del 23 ottobre 1992) - Manifesta infondatezza della questione. (G.U. 21.06.2000, n. 26 - S.S.)

D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, art. 509, comma 5.

Costituzione artt. 3, 4, 38, secondo comma, e 97, primo comma.

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 509, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Capriglione Anna contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da una preside di Scuola media statale avverso il provvedimento con cui il Provveditore agli studi di Napoli aveva disposto, per raggiunti limiti di età, il collocamento a riposo dell'interessata, con decorrenza dal 1° settembre 1996, l'adìto Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza del 7 novembre 1996 (r.o. n. 73 del 1999), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 509, comma 5, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 per contrasto con gli artt. 3, 4, 38, secondo comma, e 97, terzo comma - rectius : primo comma - della Costituzione e con i principi della delega contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

che, giova premettere, la ricorrente era in servizio di ruolo alla data del 1° ottobre 1974 ed era stata destinataria del beneficio del trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età previsto dall'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; con istanza del 1° settembre 1993 aveva chiesto di ess

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