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Deliberazione Corte dei conti 16.06.2000, n. 14

Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (G.U. 06.07.2000, n. 156)

Art. 12 - Norme finali e transitorie

1. Il Presidente della Corte può presiedere le sezioni di controllo ogniqualvolta vengano in esame questioni di particolare rilevanza o che coinvolgano la posizione dell'Istituto nella sua unitarietà. Nelle sezioni di controllo prevale, in caso di parità, il voto del magistrato che le presiede.

2. Il Presidente della Corte, anche su proposta dei presidenti delle sezioni di controllo, può promuovere intese con l'ISTAT, l'ISAE, l'AIPA, con autorità indipendenti e con università o istituti pubblici di ricerca ai fini dell'elaborazione di metodologie e strumenti di analisi da utilizzare nell'ambito dell'attività di controllo sulla gestione.

3. I dirigenti e i funzionari preposti ai servizi di supporto e alle segreterie svolgono le funzioni di cui all'art. 22, comma 2, del regolamento n. 21 deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 5 marzo 1998, in attuazione degli indirizzi e delle direttive impartite dal segretario generale ai sensi degli articoli 6 e 7, comma 15, della medesima deliberazione.

4. Sono abrogati il regolamento n. 1 deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 13 giugno 1997 e ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

5. Le delegazioni regionali di controllo di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono assorbite nelle sezioni regionali di controllo di cui all'art. 2, cui sono, altresì, intestate le competenze già esercitare dai collegi regionali. L'ufficio di controllo distaccato presso il Magistrato per il Po di cui alla legge 18.3.1958, n. 240, è assorbito nella sezione regionale di controllo con sede in Bologna. I magistrati assegnati alle sezioni regionali di controllo, nei limiti di due per ciascuna sezione, sono collocati fuori ruolo, ai sensi

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