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Deliberazione Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 01.06.2000, n.

Disciplina relativa alle procedure amministrative di conciliazione. (G.U. 08.06.2000, n. 132)

La Commissione

In relazione all'espletamento delle procedure amministrative di conciliazione di cui all'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000, adotta unanime la seguente delibera.

Considerato

1) che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000 subordina la legittimità della proclamazione dello sciopero al previo esperimento del tentativo di conciliazione;

2) che in particolare, in mancanza di accordo valutato idoneo o di provvisoria regolamentazione disposta dalla Commissione, o qualora le parti non ritengano opportuno applicare le procedure specifiche concordate, la legge prevede una procedura alternativa, davanti al prefetto o al comune in sede locale, al Ministro del lavoro in sede Nazionale;

3) che la legge non prevede un termine entro il quale tale tentativo di conciliazione deve essere esperito;

4) che è contrario alla ratio della legge e comunque all'esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente tutelato ipotizzare una dilazione eccessiva o addirittura a tempo indeterminato dello sciopero a causa dell'inerzia o del ritardo dell'autorità competente;

Precisa

che qualora l'incontro delle parti non sia intervenuto nei cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta dell'organizzazione sindacale, la Commissione riterrà adempiuto l'obbligo dell'organizzazione sindacale di far precedere alla proclamazione dello sciopero l'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, e pertanto legittima - sotto tale profilo - la proclamazione dello sciopero medesimo;

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidente delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la funzione pubblica (con invito ad inviarla a tutte le amministrazioni pubbliche), al Ministro della giustizia, all'ARAN, ed alle associazioni e confederazioni s

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