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Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale 16.06.2000, n. 40

Partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della sicurezza. Articolo 19 del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni.

Sono pervenute numerose segnalazioni da parte di rappresentanti dei lavoratori (Rls) per la sicurezza che denunziano difficoltà ed ostacoli frapposti dai datori di lavoro in relazione alla possibilità di disporre del documento di valutazione del rischio, sulla base di interpretazioni discordi del dettato dell'art. 19, comma 5, del Dlgs 626/94. Al riguardo, in via preliminare va tenuto presente che la corretta interpretazione della norma deve essere fatta con riferimento al dettato della direttiva quadro 89/391/Cee recepita dal titolo I del decreto legislativo 626/94, nonché alla luce di tutto il complesso delle disposizioni che riguardano la figura del Rls. Il D.lgs 626/94 traspone il criterio del legislatore comunitario volto ad attivare tutti i soggetti interessati al perseguimento di idonee condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. La direttiva quadro Cee 89/391, infatti, pure mantenendo in capo al datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori ha, altresì, previsto la consultazione obbligatoria dei lavoratori stessi o dei loro rappresentanti e, parallelamente, il loro diritto a partecipare alla soluzione delle problematiche riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 11, direttiva 89/391/Cee).

In conformità a tali disposizioni, il legislatore italiano ha disciplinato la figura del Rls quale soggetto che partecipa al processo di gestione della sicurezza del luogo di lavoro attraverso la forma della consultazione da parte del datore di lavoro, tale consultazione deve avvenire, sia preventivamente, nella procedura di valutazione del rischio, sia successivamente, nella verifica della sufficienza ed efficacia delle misure di prevenzione e protezione poste in atto. La legge citata ha disposto in favore del Rls, tra l'altro, il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, il diritto a ricevere anche le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione (art

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