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Circolare INPDAP 08.06.2000, n. 29

Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione e complementare dei pubblici dipendenti.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2000, n. 111, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, emanato su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, titolato "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti".

Relativamente agli iscritti ai fondi previdenziali gestiti dall'INPDAP si ritiene opportuno fornire ogni utile notizia.

Il quadro normativo

Con il DPCM innanzi indicato, con effetto dell'entrata in vigore, si completa un lungo iter normativo che ha preso avvio dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, la quale, all'art. 2, comma 5, ha esteso l'istituto del Trattamento di Fine Rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile ai nuovi assunti delle pubbliche amministrazioni (inizialmente considerati tali coloro che erano assunti a partire dal 1.1.96) e ha affidato, con il comma 6 alla contrattazione collettiva, così come regolata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di stabilire le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 5, con riferimento agli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva, nonché di definire le modalità dell'applicazione della disciplina del TFR ai dipendenti pubblici in servizio fino al 31 dicembre 1995 (comma 7).

Infine, il comma 8 dello stesso articolo ha stabilito che il TFR per il pubblico impiego dovesse essere corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedevano al pagamento dei trattamenti di fine servizio. Quanto disposto dalla Legge 335/95 è stato successivamente integrato dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 448 collegando l'introduzione del TFR all'avvio della previdenza complementare per il pubblico impiego.

La prima, all'art. 59, comma 56, stabilisce che, fe

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