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Circolare MPI 27.01.2000, n. 25

Congedo per adozione o affidamento preadottivo.

Si trasmette per opportuna conoscenza la lettera n. 3280/10 del 4 gennaio 2000 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. per la funzione pubblica - in seguito ad un quesito formulato da questa amministrazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione, da parte dei dipendenti che abbiano un minore strnaiero in affidamento, di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione (art. 39 - quater - comma 1 - lett. c) legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476).

In particolare, con la nota sopra citata, il Dipartimento per la funzione pubblica ha precisato:

- che il congedo in questione, essendo previsto da specifiche disposizioni di legge in tema di adozione di minori stranieri, è cumulabile con altre forme di congedo disciplinate dalla normativa vigente;

- che detti periodi di astensione non sono retribuiti (art. 31 - comma 3 - lett. n) della legge 4 maggi 1983, n. 184 come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476);

- che tale congedo può essere fruito da entrambi i genitori, quando sia richiesta, ai fini dell'adozione, la contemporanea permanenza degli stessi nello Stato straniero.

 

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