CCND 27.01.2000
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1. Le operazioni di mobilità del personale docente e A.T.A. sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengano restituiti al ruolo di provenienza . Il personale docente e A.T.A. in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, e il personale della scuola elementare che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 3/8/98 n. 315 è assegnato, a domanda, su una sede disponibile di una provincia di sua scelta tra quelle richieste
2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo ai fini dell'assegnazione della sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenterà domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, troveranno applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda L'assegnazione dovrà essere disposta dal competente Ufficio entro 10 giorni dai suddetti termini. Nell'impossibilità di assegnare le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, il competente Ufficio inoltrerà la domanda al sistema informativo, al fine di assegnare la sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità. Nell'ambito dei trasferimenti i predetti docenti sono considerati senza sede definitiva e pertanto come provenienti da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, saranno assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d'ufficio dei titolari D.O.P.
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