CCND 27.01.2000
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova e che siano in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, alla classe di concorso richiesta. Si intende in possesso della specifica abilitazione e quindi può produrre domanda anche oltre i termini ordinari stabiliti dall'O.M., il personale che abbia conseguito tale titolo attraverso i concorsi per esami e titoli o le sessioni riservate, purché le prove riferite a tutti i candidati, si concludano 10 giorni prima del termine previsto dall'O.M. per la comunicazione al CED delle domande stesse.
In particolare può chiedere il passaggio:
- nel ruolo della scuola materna:
a) il personale insegnante delle scuole elementari;
b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado;
c) il personale educativo;
d) il personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche;
che sia in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione specifica all'insegnamento nelle scuole materne;
- nel ruolo della scuola elementare:
a) il personale insegnante delle scuole materne;
b) il personale delle scuole medie;
c) il personale insegnante nelle scuole secondarie di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
d) il personale appartenente ai ruoli del personale educat
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