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Sentenza Corte Costituzionale 09.02.2000, n. 52

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Considerato in diritto - 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza del 10 giugno 1998 (R. O. n. 705 del 1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, nella parte in cui non consentono di riscattare, ai fini pensionistici, il periodo di studi svolto presso l'Accademia di belle arti, quando il diploma da questa rilasciato sia stato richiesto, congiunto ad altro diploma di istruzione secondaria, per l'ammissione a concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione medi, inferiori e superiori.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ordinanza del 4 maggio 1998 (R.O. n. 516 del 1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui prevede l'ammissione a riscatto, ai fini di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata di corsi universitari di specializzazione, mentre non lo prevede per il periodo di tempo corrispondente alla durata del corso di specializzazione ortofrenica di cui all'art. 8, primo comma, del d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, richiesto per l'assegnazione ad uno dei posti di "sostegno".

I giudici a quibus hanno denunciato la violazione dei due parametri dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione, rispettivamente a causa dell'irragionevole disparità di trattamento tra situazioni equivalenti, e del collegamento esistente tra l'istituto del riscatto ed il principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

2.- I due giudizi sono connessi per la sostanziale coincidenza delle norme denunciate e per l'identità dei parametri costituzionali invocati, nonché per quella dei profili in contestazio

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