Ordinanza MPI 07.02.2000, n. 33
1.- Restano valide nei confronti dei partecipanti che hanno già conseguito l'idoneità o l'abilitazione le stesse riduzioni di frequenza previste dall'art.7, co. 12 dell'O.M. 153/99.
2.- I corsi avranno inizio nel mese di marzo e, comunque a conclusione dei corsi attivati ai sensi della O.M.153/99 e termineranno entro il 31 maggio 2000 * .
3.- I Provveditori agli Studi utilizzeranno, ove possibile, le stesse strutture organizzative e gli stessi docenti e coordinatori impegnati negli analoghi corsi attivati ai sensi dell'O.M. 153/99 al fine di garantire, sia in sede di percorso formativo, che di valutazione finale, un'omogeneità di trattamento tra le varie categorie di personale partecipante ai corsi.
4.- Per il personale in servizio o residente all'estero, che sarà inserito nei corsi da attivare ai sensi della presente O.M., dovrà essere garantito, in adempimento alle disposizioni contenute nell'art.3 co. 6 della O.M. 153/99, un percorso formativo abbreviato che preveda, nell'ambito dello stesso programma assegnato agli altri partecipanti al corso, un ampio ricorso all'autoformazione, che riguarderà almeno i ¾ delle ore complessivamente previste per i corsisti.
Al termine di tale periodo di autoformazione, la cui effettiva durata e i cui contenuti saranno stabiliti dal coordinatore e dai docenti del corso, dovrà essere prevista, possibilmente assieme agli altri corsisti, una verifica della preparazione raggiunta.
Il restante periodo sarà organizzato un modo tale da prevedere una frequenza intensiva alle lezioni e la successiva partecipazione agli esami finali, contenendo l'impegno degli interessati nell'arco di una settimana.
5.- Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano anche al personale che
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