Ordinanza MPI 07.02.2000, n. 33
1.- Per quanto riguarda la documentazione da allegare o la dichiarazione sostitutiva restano valide le disposizioni contenute nella O.M. n. 153/1999.
2.- Gli aspiranti che hanno già presentato domanda di partecipazione ai corsi non essendo in possesso dei requisiti previsti dalla O.M. n. 153/1999, ma avendone titolo alla luce delle disposizioni contenute nella presente O.M. devono, considerata la nullità delle precedenti istanze, presentare nuova domanda di partecipazione entro il termine sopra indicato, pena l'ulteriore esclusione dalla procedura.
3.- Resta valida la documentazione eventualmente allegata o la dichiarazione sostitutiva effettuata con la precedente istanza, cui il candidato dovrà tuttavia fare esplicito riferimento nella nuova istanza.
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