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Ordinanza MPI 02.02.2000, n. 26

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Titolo V - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Capo II - Adempimenti amministrativi

Art. 31 - Adempimenti dei provveditori agli studi e dei capi di istituto

1. Le domande di trasferimento e di passaggio saranno trasmesse, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella elencata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione da capi d'istituto ai Provveditori

2. I provveditori agli studi, ricevute le domande di trasferimento e di mobilità professionale inoltrate dai capi d'istituto nei termini fissati dalla presente ordinanza, procedono all'esame delle domande e alla valutazione dei titoli prodotti secondo le apposite tabelle di valutazione e ne curano la trasmissione al sistema.

3. In particolare, il provveditore agli studi avrà cura di verificare la esatta corrispondenza tra la documentazione prodotta relativa ai titoli posseduti e le aree prescelte, secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori riportata negli allegati alla presente ordinanza.

4. Il provveditore agli studi, via via che effettua l'esame delle domande presentate, dà comunicazione ai richiedenti, presso la scuola o istituto in cui prestano servizio, del punteggio attribuito, degli eventuali diritti riconosciuti e delle preferenze espresse.

5. Il personale in servizio presso sezioni associate (ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, che ha prodotto domanda, riceverà comunicazione dal provveditore competente all'effettuazione dei movimenti del punteggio attribuito, degli ev

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