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Legge 10.02.2000, n. 30

Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione. (G.U. 23.02.2000, n. 44)

Art. 3 - Scuola di base

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.

2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;

b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;

c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e

nel tempo;

d) educazione ai princìpi fondamentali della convivenza civile;

e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;

f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 .

4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

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