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Legge regionale Regione Sicilia 24.02.2000, n. 6

Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali. Fonte: Bollettino Ufficiale della regione Sicilia 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 9 - Revisori dei conti

1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica autonoma è affidato ad un collegio di revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e composto da:

a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;

c) un rappresentante designato dall'ente locale obbligato (provincia o comune).

2. Il presidente e i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti in via prioritaria fra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che siano iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva CE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'amministrazione purché iscritto nell'apposito registro.

3. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati nella stessa istituzione scolastica per non più di due quadrienni.

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