Legge regionale Regione Sicilia 24.02.2000, n. 6
1. L'autonomia scolastica si applica anche agli istituti regionali pareggiati.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con proprio provvedimento, provvede al dimensionamento degli istituti regionali pareggiati in conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 2, considerando unica entità l'istituto d'arte e la scuola media annessa. Ai predetti istituti si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 7 e 8.
3. L'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233. È abrogato il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34.
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