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Informativa INPDAP 21.02.2000, n. 13

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A questa Direzione Centrale sono stati formulati quesiti volti a conoscere la possibilità di ottenere da parte dei dipendenti statali e degli iscritti alle Casse gestite dagli ex Istituti di Previdenza la ricongiunzione dei contributi previdenziali a suo tempo versati con quelli che in atto vengono corrisposti presso l'INPDAP, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

Al riguardo, la scrivente ritiene che ai casi della specie possa essere data favorevole soluzione, atteso che non si rinvengono elementi ostativi alla sussistenza del diritto degli interessati all'applicazione della norma suindicata. La finalità, infatti, della legge 7.2.1979, n. 29, della più volte citata legge 44/73 e della legge 5.3.1990, n. 45 è quella della ricongiunzione dei vari periodi di servizio, al fine di poter conseguire un unico trattamento pensionistico correlato con tutti i periodi contribuzione.

Pertanto, le sedi provinciali INPDAP daranno corso alle istanze con cui gli interessati chiedono il trasferimento dei contributi all'INPDAP attenendosi tassativamente ai seguenti criteri:

1) dovrà essere preliminarmente accertato che la richiesta di ricongiunzione della contribuzione all'INPDAP sia avvenuta prima della notifica del provvedimento concessivo della pensione definitiva;

2) nel caso viceversa di liquidazione di acconto ovvero di trattamento provvisorio di pensione, non deve essere stata riscossa alcuna rata di pensione da parte del titolare.

Per completezza d'informazione, si comunica che, per casi analoghi, la Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica -, rispettivamente con risoluzione n. 181911 del 3 gennaio 1992 e con nota n. 3399/7 in data 3 luglio 1999, hanno espresso il loro favorevole parere in merito.

 

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