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Informativa INPDAP 16.02.2000, n. 10

Equiparazione ai figli legittimi e legittimati dei nipoti minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti. Sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999.

1. Introduzione

Come è noto l'art.1, comma 41, della legge 8/8/1995 n. 335 ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme di previdenza esclusive e sostitutive di tale assicurazione.

Conseguentemente, per tutti i casi di diritto al trattamento pensionistico di reversibilità o indiretto sorto dopo il 16 agosto 1995 si dovranno seguire i criteri operativi a suo tempo precisati dall'INPS nel supplemento di luglio 1992 degli Atti ufficiali dell'Istituto (v.allegato).

Su tale fonte si legge che "Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge" (art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818).

Con sentenza n. 180 del 12-20 maggio 1999, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, I Serie Speciale, n. 21 del 26 maggio 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 38 "nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti".

Per effetto di tale sentenza, i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati, sono equiparati ai figli legittimi e, quindi, destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti.

Ciò posto, la sussistenza della condizione del "carico", da individuarsi al momento del decesso del dipendente o del pensionato, è la condizione fondamentale per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti da liquidare, s

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