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Decreto legislativo 18.02.2000, n. 47

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133. (G.U. 09.03.2000, n. 57 - S.O. n. 41)

Capo IV - Contratti di assicurazione disposizioni varie e finali

Art. 14 - Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi 25

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 26- bis , é inserito il seguente:

«Art. 26- ter . - 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g- quater ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g- quinquies ), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16- bis del testo unico delle imposte sui redditi.».

1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è corrisposto è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione risp

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