Legge 29.12.2000, n. 422
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. All'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante la legge comunitaria 1999, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule".La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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