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Legge 29.12.2000, n. 422

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000. (G.U. 20.01.2001, n. 16 - S.O.)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa

Art. 13 - Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi:

1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;

2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;

3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;

b) prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

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