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Legge 29.12.2000, n. 422

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000. (G.U. 20.01.2001, n. 16 - S.O.)

Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari

Art. 4 - Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative, con esclusione del regolamento di cui al comma 4.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princípi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, si intende per regolamento il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000.

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