Legge 23.12.2000, n. 388
Capo XXIV - Disposizioni in settori diversi
1. Le banconote e le monete metalliche denominate in lire continuano ad avere corso legale fino al 28 febbraio 2002.
2. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è sostituito dal seguente:
"La cassa speciale:
a) custodisce le monete metalliche fornite dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l'immissione in circolazione;
b) custodisce i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda alla loro distruzione;
c) ritira dalla circolazione le monete metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare a cura della sezione zecca;
d) ritira dalla circolazione le monete metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato".
3. Sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuare per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, della società Poste italiane S.p.a., delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o che sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e della Banca d
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