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Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo XXII - Interventi di protezione civile, di riassetto idrogeologico, di tutela del patrimonio storico artistico

Art. 142 - Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico

1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un apposito fondo.

2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.

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