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Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo XIII - Interventi in materia previdenziale e sociale

Art. 71 - Totalizzazione dei periodi assicurativi

1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche né gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari il rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti

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