IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo XII - Spese delle amministrazioni pubbliche

Art. 62 - Affitti passivi

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: "II Presidente" fino a: "entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge"; e le parole: "con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali," sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole: "anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma l" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1".

3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici si avvalgono dell'Agenzia del demanio o della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato dal comma 1 del presente articolo. L'attuazione dei piani di razionalizzazione avviene in deroga alla normativa vigente in materia di contratti di locazione passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

4. Per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.