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Legge 23.12.2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (G.U. 29.12.2000, n. 302 - S.O. n. 219)

Capo XII - Spese delle amministrazioni pubbliche

Art. 56 - Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno.

3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli effetti derivanti dall'approvazione di nuove disposizioni normative nel triennio 2001-2003.

4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali presentati dalle Scuole superi

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