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Legge 07.12.2000, n. 397

Disposizioni in materia di indagini difensive. (G.U. 03.01.2001, n. 2)

Capo II - Modifiche al codice penale

Art. 22 -

1. All'articolo 375 del codice penale, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,".

2. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,".

3. All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "davanti all'autorità giudiziaria ovvero" sono inserite le seguenti: "alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata" e dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,".

4. All'articolo 384 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,";

b) al secondo comma, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,".

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