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Legge 07.12.2000, n. 397

Disposizioni in materia di indagini difensive. (G.U. 03.01.2001, n. 2)

Capo I - Modifiche al codice di procedura penale

Art. 3 -

1. All'articolo 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter".

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