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Legge 07.12.2000, n. 397

Disposizioni in materia di indagini difensive. (G.U. 03.01.2001, n. 2)

Capo I - Modifiche al codice di procedura penale

Art. 18 -

1. All'articolo 512, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", dai difensori delle parti private".

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