Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione V - Firme elettroniche
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[ARTICOLO ABROGATO]
Art. 29 quater (R) -
Efficacia dei certificati qualificati
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[1. La firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o sospeso non costituisce valida sottoscrizione].
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Rubrica così sostituita dall'art. 7, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137
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Articolo aggiunto dall'art. 15 del d.P.R. 07.04.2003, n. 137 e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.