D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione II - Documento informatico
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2].
Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82.
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