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D.P.C.M. 22.12.2000

Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile. (G.U. 16.02.2001, n. 39 - S.O. n. 26)

Art. 2 - Riparto delle risorse tra le province

1. Le risorse finanziarie da trasferire alle province, ripartite tra le regioni, province e comuni in base alle percentuali previste nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti i criteri di riparto ed i riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite nelle materie di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile, di cui all'articolo 1, e quantificate in complessive L. 47,27 miliardi, sono ripartite tra le singole province sulla base del criterio della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'anno di attribuzione secondo i dati ISTAT, o comunque in base all'ultimo anno disponibile, come indicato nella allegata tabella a) che fa parte integrante del presente provvedimento.

2. Le 37 unità di personale da trasferire alle province, ripartite in base alle percentuali stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000 in materia di polizia amministrativa, sono ripartite tra le singole province sulla base delle preferenze di destinazione espresse dal personale interessato.

3. Le 103 unità di personale da trasferire alle province, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di istruzione scolastica, sono ripartite uno per ogni provincia, indipendentemente dal livello di appartenenza. Le unità rimanenti sono ripartite tra le province sulla base delle preferenze di destinazione espresse dal personale interessato.

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