D.M. Pubblica istruzione 11.12.2000, n. 273.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, e fino all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 1, commi 4 e 8, e 6, comma 7, del regolamento medesimo, le funzioni delle sovrintendenze scolastiche si intendono temporaneamente delegate, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, ai dirigenti in atto preposti agli uffici regionali di cui all'art. 613 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
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