D.M. Pubblica istruzione 07.12.2000, n. 426
Titolo II - Responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali
1. Ai soli fini dell'assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, la graduatoria nazionale ad esaurimento di cui all'art. 3, è ripartita in graduatorie provinciali relativamente all'ubicazione sul territorio delle accademie e dei conservatori di musica statali. A tal fine i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nazionali devono indicare la provincia in cui intendono partecipare alle predette assunzioni con contratto individuale a tempo determinato.
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