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D.M. Pubblica istruzione 07.12.2000, n. 271.

Art. 3 -

L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio è disposta alla scadenza dei termini di cui all'art. 1, senza l'emissione del provvedimento formale.

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art.1, l'Amministrazione comunica l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.

Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato perché è in corso un procedimento disciplinare, l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

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