D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452
Titolo IV - Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi del decreto medesimo.
2. Le disposizioni del Titolo III si applicano, salvo quanto stabilito dai commi successivi, anche ai procedimenti di concessione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità di competenza dei comuni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i quali non sia intervenuto il provvedimento di concessione del beneficio ai sensi del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, e 16, comma 2, relative ai minori in affidamento presso terzi, si applicano per le domande per l'assegno per il nucleo familiare relative all'anno 2001.
4. L'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 può essere richiesto, per i figli nati entro la data del 30 giugno 2000, dal soggetto, cittadino italiano residente, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 3, alle condizioni ivi previste, sempre che l'assegno spetti ai predetti soggetti e non sia già stato concesso alla madre ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. La domanda è presentata al comune di residenza del richiedente nel termine perentorio di cui all'articolo 13, ovvero, se detto termine è spirato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. In sede di prima attuazione, la domanda per
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