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D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452

Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448 (G.U. 06.04.2001, n. 81). (G.U. 21.08.2001, n. 337)

Titolo III - Assegni di maternità e per il nucleo familiare concessi dai comuni

Capo II - Assegno di maternità

Art. 13 - Domanda per la concessione dell'assegno

1. La domanda per l'assegno di maternità è presentata al comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o, ai sensi dell'articolo 10, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

2. Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda è presentata al comune di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.

3. Nel caso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

4. Nella domanda, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma della legge n. 15 del 1968, e successive modificazioni, e del DPR n. 403 del 1998, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di sp

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