D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452
Titolo III - Assegni di maternità e per il nucleo familiare concessi dai comuni
Capo II - Assegno di maternità
1. In luogo dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, possono beneficiare dell'assegno medesimo i seguenti soggetti:
a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;
b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n. 184 del 1983; l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza affidamento;
c) l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in
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