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D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452

Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448 (G.U. 06.04.2001, n. 81). (G.U. 21.08.2001, n. 337)

Titolo II - Assegno di maternità concesso dall'inps

Art. 4 - Individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b

1. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono le seguenti:

a) prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilità;

b) indennità di mobilità;

c) indennità di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;

d) indennità di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;

e) indennità per malattia o maternità.

2. Per le prestazioni per le quali non sia individuabile la data della perdita del diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'evento che ha dato diritto alla prestazione stessa o, qualora detto criterio non sia utilizzabile, a quello per il quale è dovuta la prestazione.

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