D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452
Titolo II - Assegno di maternità concesso dall'inps
1. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono le seguenti:
a) prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
b) indennità di mobilità;
c) indennità di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;
d) indennità di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
e) indennità per malattia o maternità.
2. Per le prestazioni per le quali non sia individuabile la data della perdita del diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'evento che ha dato diritto alla prestazione stessa o, qualora detto criterio non sia utilizzabile, a quello per il quale è dovuta la prestazione.
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