IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452

Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448 (G.U. 06.04.2001, n. 81). (G.U. 21.08.2001, n. 337)

Titolo II - Assegno di maternità concesso dall'inps

Art. 2 - Disposizioni generali

1. L'assegno di maternità di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'assegno è concesso alle condizioni previste dal citato articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 e dal presente Titolo, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e può far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3;

b) quando il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto ad una delle prestazioni di cui all'articolo 4, derivanti dallo svolgimento per almeno tre mesi di attività lavorativa, e la data di uno degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo non sia superiore a quello del godimento delle suddette prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi;

c) quando la donna, in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, può far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3.

2. La richiedente, al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, deve essere residente nel territorio dello Stato e deve trovarsi in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.