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D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452

Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448 (G.U. 06.04.2001, n. 81). (G.U. 21.08.2001, n. 337)

Allegato A -

1. Ai fini della riparametrazione dei valore della situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base negli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 dei 1998, si procede come segue:

a) si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come denominatore costante per ottenere la nuova scala riparametrata;

b) il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella medesima, è diviso per il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo base;

c) il valore così ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento al centesimo superiore nel caso in cui il millesimo è uguale o superiore a 5), è moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come rideterminato per gli anni successivi al 1999 sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le seguenti formule:

assegno per il nucleo familiare:

(valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni) 1 / 2,85 x 36.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)

assegno di maternità:

(valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni) 1 / 2,04 x 50.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)

( 1 ) il valore della divisione deve essere arrotondato al centesimo

d) l'assegno è concesso, nella misura stabilita

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