Ordinanza MPI 20.04.2000, n. 126
1. Sono confermate le disposizioni di cui al titolo V dell'ordinanza ministeriale 14.5.1999, n. 128, con le seguenti integrazioni.
2. All'art. 25 sono aggiunti i seguenti commi:
"6. Le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami.
7. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 394/1999, citato nelle premesse, il Consiglio di classe procede, comunque, alla valutazione e agli scrutini finali nei confronti dei minori stranieri iscritti con riserva nelle scuole di ogni ordine e grado."
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