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Nota Pubblica istruzione 26.04.2000, prot. n. 119397.

Con la nota in riferimento codesto Ufficio ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente circa la corretta applicazione dell'art. 26, co. 14, della legge 23.12.1998, n. 448, che prevede la possibilità per i docenti e i dirigenti scolasti ci che hanno superato il periodo di prova di usufruire, nel limite massimo di un anno scolastico ogni dieci anni di un periodo di aspettativa non retribuita e la facoltà di provvedere, a loro spese, alla copertura degli oneri previdenziali per detti periodi. In merito lo scrivente ritiene che l'aspettativa istituita dalla norma in oggetto possa considerarsi come una tipologia aggiuntiva di quella per motivi di famiglia e di studio già prevista dall'art. 24 del CCNL 4.8.1995 e pertanto vada anch'essa ricondotta, come quest'ultima, nell'ambito della disciplina di carattere generale stabilita dagli artt. 69 e 70 del DPR 10.1.1957, n. 3, per l'aspettativa per motivi di famiglia, salvo le innovazioni introdotte dal legislatore.

Ciò posto, esprime l'avviso che il periodo di aspettativa in oggetto, come disposto dal citato art. 69, non va computato ai fini di carriera né del trattamento di quiescenza e previdenza, salvo che a tali ultimi fini il personale interessato non provveda, come consentito dal secondo periodo della norma in oggetto, al pagamento dei relativi oneri previdenziali, con le modalità stabilite dall'art. 5 del D.l.vo 16.9.1996, n. 564.

Questo Ufficio ritiene, inoltre, che i periodi di aspettativa spettino di diritto ai docenti e dirigenti scolastici, senza pertanto la richiesta di specifiche motivazioni per la loro fruizione, compatibilmente, però, con le esigenze di servizio valutate dal Capo di Istituto per i docenti o dal Provveditore per i dirigenti. Sarebbe opportuno, infine, che l'aspettativa di cui sopra venisse fruita in un 'unica soluzione - nel limite massimo di un anno scolastico ogni dieci anni - al fine di garantire la continuità didattica, prevedendo, altresì, la possibilità di cumulo con

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