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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo II - I servizi educativi

Art. 5 - Integrazione dei bambini disabili

1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle Aziende U.S.L. e con i servizi sociali dei Comuni, garantiscono il diritto all'inserimento ed all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate", nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolgono un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

2. I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende U.S.L. ed i Comuni individuano forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale, e di realizzare interventi di educazione alla salute.

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