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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo V - Contributi regionali.

Capo I - Finalità e destinatari dei contributi

Art. 22 - Utilizzazione somme disponibili

1. Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, i Comuni, singoli o associati, nel rispetto della normativa vigente, possono utilizzare per opere migliorative e complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie comunque conseguite, dandone comunicazione anche alla Regione.

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