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Informativa INPDAP 10.04.2000, n. 21

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Con il decreto legislativo in oggetto sono state impartite disposizioni in merito al rapporto di lavoro a tempo parziale, in linea con la direttiva CE n. 97/81.

Per i fini che qui interessano, si precisa che l'art. 9 del D.Lgs. n. 61 non ha apportato alcuna modifica in merito agli aspetti previdenziali dei rapporti di lavoro a tempo parziale.

In particolare, la tutela previdenziale del rapporto di lavoro part-time, continua ad essere disciplinata dall'art. 8 della legge n. 554/88 che prevede la valutazione, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, del periodo di lavoro prestato a tempo parziale come servizio a tempo pieno; per quanto attiene l'ammontare del trattamento di pensione, ossia la misura della stessa, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale viene computata in proporzione all'orario effettivamente svolto.

Si sottolinea, infine, che la retribuzione da prendere a base per la determinazione del trattamento pensionistico è pari a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

 

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