Decreto legislativo 07.04.2000, n. 103
1. I contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, continueranno ad applicarsi finché gli uffici all'estero non provvederanno a stipulare, previa autorizzazione ministeriale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nuovi contratti che recepiscano le disposizioni di cui al decreto stesso.
2. I rapporti di impiego del personale di nazionalità italiana che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana continuano ad essere disciplinati dalle norme contenute nell'Accordo successivo per il personale di cui all'articolo 1, comma 4, terzo alinea, del C.C.N.L. comparto Ministeri del 22 ottobre 1997 e nella successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto.
3. Restano valide le disposizioni dei contratti di impiego del personale di cui al comma 2 relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché all'assistenza malattia. I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS per le assicurazioni in questione sono commisurati all'intera retribuzione. 1
3-bis. È in facoltà del personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per esso previsti. 2
4. È fatta comunque salva per il personale di cui al comma 2, la possibilità di chiedere
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.