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C.M. MURST 28.04.2000, n. 132

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Sono pervenute da parte di alcuni Provveditorati richieste di chiarimenti circa l'applicazione della legge 425/97 nei casi di riconoscimento di titoli di studio stranieri, sia per quanto riguarda la denominazione dei titoli italiani (ex diplomi di maturità) rispetto ai quali è stata richiesta l'equipollenza sia per il voto da riportare nelle relative dichiarazioni di equipollenza.

In merito a quanto sopra si fa presente che:

• il titolo di studio italiano rispetto al quale é richiesta l'equipollenza di un titolo straniero deve essere denominato secondo quanto previsto dal Decreto n. 450 del 10.11.1998 "Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore .....";

• il voto o giudizio riportato nei titoli di studio stranieri da dichiarare equipollenti agli analoghi titoli italiani deve essere rapportato a centesimi e non più a sessantesimi.

Con l'occasione, inoltre, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni:

1. Normativa.

Per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri ai sensi degli artt. 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 e 386 D.L.vo 297/94 continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate a seguito dell'art. 5 della legge 153/71 (pubblicate nel supplemento ordinario al B.U. di questo Ministero n. 17-18 del 23-30 aprile 1992) che ad ogni buon fine si elencano qui di seguito:

- D.I. 20 febbraio 1973;

- D.M. 20 giugno 1973;

- D.M. 1 febbraio 1975;

- D.M. 20 luglio 1978;

- D.M. 2 aprile 1980;

Circolari

- n. 280 (prot. 3630/72-1) del 14 novembre 1978;

- n. 172 (prot. 4635/72-1) del 13 giugno 1980;

- n. 264 (prot. 5881/72-1) del 6 agosto 1982;

- n. 131 (prot. 5522/72-1) del 15 maggio 1990

2. Nulla osta alla prosecuzione degli studi presso scuole straniere in Italia (art. 382 D.Lvo 297/94).

Considerato che il rilascio del nulla osta é subor

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